Impianti a biomassa come camini, stufe e caldaie: tutte le indicazioni in merito all'obbligo di accatastamento semplificato.

La legge regionale n. 39/2005 prevede l’obbligo di accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere della loro potenzialità. Con tale disposizione è stato quindi esteso l’obbligo di accatastamento anche per i camini, stufe o caldaie alimentate a biomassa.

Con Delibera della Giunta regionale toscana n. 222/2023 sono state definite le modalità di tale accatastamento, prevedendo procedure molto semplificate rispetto agli altri impianti termici, con un obbligo che si è reso vigente dal 1° ottobre 2023.

La misura, che interessa tutto il territorio regionale, analoga a quella assunta da altre regioni italiane investite dallo stesso problema dell’inquinamento atmosferico, si è resa necessaria al fine di contenere le emissioni di PM10, rispetto alle quali tali impianti costituiscono una delle principali sorgenti.

Il provvedimento sull’obbligo di accatastamento riguarda i cittadini di tutti i comuni della Toscana. Sono esclusi dall’obbligo i camini dismessi e quelli che rappresentano l’unica fonte di riscaldamento dell’abitazione. In questo caso il cittadino non dovrà fare la procedura di accatastamento, ma solo una auto-dichiarazione, il cui modulo è scaricabile dal sito del SIERT (www.siert.regione.toscana.it).

Qualora non si fosse ancora provveduto ad accatastare il proprio caminetto, stufa o caldaia a biomasse, dal 1 ottobre 2023 è comunque sempre possibile farlo gratuitamente tramite la pagina web del SIERT accedendo tramite Spid, CIE o Cns. Per i cittadini che avessero difficoltà nella procedura informatica o per chiedere informazioni o avere un appuntamento è possibile contattare il numero verde: 800 151822.

L’obbligo di accatastamento ha l'obiettivo di conoscere il numero degli impianti a biomasse presenti nel nostro territorio per assicurare una risposta coerente della Regione al problema dell’inquinamento atmosferico. Non ha quindi alcun intento restrittivo nei confronti dei cittadini.

Per questo motivo la disciplina sanzionatoria prevede, in caso che il controllo operato da un ispettore di ARRR SpA riscontri il mancato accatastamento dell’impianto, non la diretta irrogazione della sanzione ma l’indicazione al cittadino di provvedere entro trenta giorni alla messa in regola.

Redazione

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